SI, é previsto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di tre mesi, indipendentemente dall'età del bambino.
E' il periodo che intercorre tra un provvedimento di affido a scopo adottivo di un minore proveniente da un Paese non firmatario della Convenzione dell'Aja, e la pronuncia di adozione definitiva da parte di un Tribunale dei Minori italiano.
Durante tale periodo i Servizi Sociali competenti incontreranno la famiglia per valutare l'inserimento del minore e ravvisare il suo effettivo interesse all`adozione definitiva in quel nucleo familiare.
SI, é possibile dedurre dalla denuncia dei redditi le spese sostenute per l'adozione internazionale, incluse le spese di viaggio nella misura del 50 per cento a condizione che tali spese siano certificate dall'ente autorizzato.
SI, solo se vi risiedono da almeno 2 anni.
SI` Soltanto se può documentare motivi validi (es: uno dei due coniugi é cittadino di quel Paese o vi ha vissuto o vi ha lavorato per un certo periodo di tempo). In questo caso sarà seguito dal Servizio Sociale Internazionale - Sezione Italiana, previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali.
Occorre rivolgersi ai Servizi Sociali territoriali competenti, che forniranno informazioni sull`iter da seguire. Il primo passo é la presentazione di una dichiarazione di disponibilità all`adozione al Tribunale dei Minori competente.
NO Secondo la legge italiana un single può adottare solo in Italia, ma la situazione del bambino adottabile deve potersi inquadrare nei casi particolari, nei quali viene tenuta in considerazione la particolare relazione affettiva tra il minore e la persona singola; questo particolare legame, che viene ad acquistare rilevanza giuridica, deve essere precedente all'accertamento dello stato di abbandono. Ad esempio un bambino che si trovi in stato di abbandono per mancanza di cure o maltrattamenti, e i cui genitori siano giudicati irreversibilmente inadeguati, può essere dato in adozione a un parente o conoscente che si prenda cura di lui e con cui abbia costruito un legame affettivo profondo. Il giudice che istruisce il caso, quando apprenderà dell'esistenza di tale legame affettivo e avrà valutato che non può essere spezzato senza produrre gravi danni psicologici al bambino, può riconoscere quel legame e ritenere il caso come particolare; il tribunale pronunzierà l`adozione del bambino alla persona singola; questa adozione, a differenza dell`adozione piena e legittimante, mantiene i rapporti del bambino con la famiglia di origine e non sostituisce il cognome della persona singola a quello del bambino, ma lo aggiunge.
NO Lo stato di convivenza precedente al matrimonio viene comunque tenuto in considerazione in alcuni casi. Per esempio, se la coppia non ha ancora maturato i tre anni di matrimonio richiesti dalla legge, ma aveva precedentemente convissuto per un periodo che, cumulato ai mesi di matrimonio, raggiunge i tre anni, può presentare domanda di idoneità all`adozione. La convivenza sarà accertata come stabile e continuativa attraverso prove documentali o testimoniali.
In 15 Paesi. Precisamente: Bulgaria, Brasile, Cambogia, Cina, Colombia, Etiopia, Filippine, Kazakistan, Perù, Romania, Russia, Sri Lanka, Ucraina, Vietnam. Contattare la segreteria Cifa per verificare la situazione delle adozione in ogni Paese.
NO. Ogni Stato straniero regola autonomamente il rifiuto di un abbinamento, con modalità che vanno da una nuova proposta a uno slittamento della pratica al termine della lista d`attesa.
I dati sulle adozioni concluse nel 2004, che vanno letti come un dato puramente statistico e non indicativo del trend futuro, danno un tempo medio di attesa di un anno e mezzo per coppia.
NO. Deve rivolgersi ad un ente autorizzato ad operare nella propria regione di residenza, o ad un ente autorizzato ad operare per l`intero territorio nazionale.
Si é possibile procedere tramite una revoca espressa e motivata dell'incarico, trasmessa anche alla Commissione per le Adozioni Internazionali, purché entro l`anno dalla notifica del decreto di idoneità . Per gravi motivi, previa autorizzazione della CAI, é possibile revocare anche oltre tale termine.
Occorre presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione nominativa presso il tribunale minorile competente. Una volta ottenuto il decreto di idoneità , la coppia potrà avviare la procedura senza l'intervento di un ente autorizzato se l'ospitalità del minore é iniziata anteriormente alla data del 16 novembre 2000, e se avrà richiesto alla Commissione l`autorizzazione al proseguimento entro il 31/12/2002.
Durante l'anno, il sostenitore riceverà aggiornamenti sulle condizioni del bambino e sulla situazione generale del Programma/Progetto Paese in cui é inserito. Riceverà inoltre disegni, risultati scolastici, letterine e fotografie del bambino. Ricordiamo però che in alcuni casi particolari ciò non é sempre possibile poiché in certe realtà isolate, con difficoltà di comunicazioni regolari, o per le condizioni stesse di alcuni bambini, potrebbero esserci difficoltà nell`invio delle notizie o del materiale. Il sostenitore potrà inviare lettere, cartoline e fotografie al bambino sostenuto inoltrando la sua corrispondenza al nostro ufficio, dove sarà nostra premura recapitarla al Referente in loco che la consegnerà direttamente al bambino. Desideriamo sottolineare che i bambini/ragazzi inseriti nei nostri programmi sono tutti in condizioni difficili e di grande disagio, talvolta raccolti dalla strada e da situazioni limite, che il più delle volte non sono mai andati a scuola e che vivono in Paesi con storia, cultura e religione differenti dalla nostra: il sostegno a distanza non dà alcun diritto sul bambino, ma significa essere al suo fianco, silenziosamente, senza pretendere nulla in cambio.
Il contributo non é consegnato direttamente al bambino/ragazzo, alla sua famiglia o a persone che ne fanno le veci, perché sarebbe difficile controllare il suo effettivo utilizzo. Il contributo viene invece gestito da un referente locale che ha il compito di monitorare e verificare la situazione di ciascun bambino, di comprenderne gli effettivi bisogni, e di essere la garanzia stessa che il contributo arrivi a destinazione e porti i benefici promessi dal sostegno.
Il sostegno a distanza, identificato con vari termini ("madrinato o padrinato", "affido o adozione a distanza") é una delle forme di solidarietà oggi più diffuse. Spesso viene chiamato "adozione a distanza", termine di sicuro impatto, ma che potrebbe creare confusione e imputare a questo gesto, spontaneo e privo di ogni impegno giuridico, una sorta di legame familiare tra sostenitore e beneficiario. Ecco perché Cifa ha scelto di promuovere questa forma di aiuto parlando di "sostegno a distanza".